lunedì 7 luglio 2014

Nuovo Codice Deontologico degli Ingegneri: l'equità non è di casa

Gli ingegneri iscritti all'Ordine Professionale hanno ricevuto in questi mesi estivi il nuovo Codice Deontologico redatto dal CNI.
Premetto che ho iniziato a leggerlo con la massima serenità e pacatezza che possiamo avere solo durante le pause estive ristoratrici dallo stress del lavoro, ciò nonostante non ho potuto fare a meno di notare due sgradevoli storture che richiamano alla mente l'esperta abilità del politico italiano nel far sembrare le disposizioni legislative di interesse comune quando invece l'interesse è solo di alcuni, spesso in barba ai principi di equità tanto auspicati negli articoli costituzionali.

- la prima stortura, prevista al punto 5.3, è costituita dalla differenziazione tra le lauree del vecchio e nuovo ordinamento, differenziazione che l'ultima sentenza 686/2012 del Consiglio di Stato aveva eliminato dall'esercizio professionale precisando (vedasi in questo blog l'articolo pubblicato nell'Aprile 2012) che "l’elencazione, compiuta all’art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni A e B dell’albo dell’Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’ambito della professione stessa come già normativamente definito".
Ignorando tale autorevole indirizzo interpretativo il CNI continua indefesso a scavare un solco tra vecchie e nuove lauree a danno esclusivo del futuro dei giovani (è di questo mese la notizia che circa 40.000 giovani iscritti ad INARCASSA ha redditi sotto la soglia di povertà). Tra l'altro questa interpretazione, che si basa sulla poco edificante motivazione del "diritto acquisito", cancellerà entro il 2030 la figura dell'ingegnere professionista, libero, fino a qualche anno fa, dalla limitazione presunta all'intelletto e alla capacità elaborativa propria dell'essere ingegneri. Questa aspirazione, lecita per chi consegue la massima istruzione tecnica, viene ingiustamente riservata dal CNI solo ai laureati pre DPR 328/2001 nonostante diverse sentenze (CdS n° 1473/2009 e CdS n° 686/2012) hanno chiarito che la suddivisione in Settori di attività ha il solo scopo di definire una specializzazione prevalente e non certo di limitare l'esercizio degli ingegneri post DPR 328/2001 all'interno del Settore di specializzazione.

- la seconda stortura, riportata al punto 22.1, prevede che le violazioni al Codice Deontologico siano sanzionate dal Consiglio di disciplina territoriale. Questa disposizione porterà purtroppo ad una ulteriore differenziazione di trattamento, questa volta sarà una differenziazione geografica e non anagrafica, dove per le medesime violazioni si avrà un diverso trattamento disciplinare dato che è cosa nota che l'Italia è sì una ma gli italiani sono fondamentalmente legati a campanilismi locali e quindi molto diversi tra loro.
Non possiamo che auspicare vi sia una revisione del Codice Deontologico che consenta un medesimo trattamento in tutta Italia e conceda ai figli almeno le opportunità avute dai loro padri in questa breve pausa terrena.

Nessun commento:

Posta un commento