sabato 9 marzo 2013

Norme ambientali e caos legislativo

Secondo il prof. Sabino Cassese, componente della Corte Costituzionale e uno dei massimi esperti in materia, il sistema del "Diritto" in Italia si basa su oltre 150.000 leggi nazionali (senza contare quelle emanate dagli enti locali) contro una media europea di circa 5.000.
Questa incredibile proliferazione delle leggi crea solo confusione e non è certamente indice di chiarezza e democrazia. Le cause del nostro caos normativo sono dovute a diversi fattori:

  • la cattiva abitudine del politico-legislatore di fare leggi a parziale modifica di questo o quell'articolo originando "leggi di modifica" collegate alla legge originaria. Ciò fa si che si leggano ad esempio testi assurdi come il seguente, ripreso dall'art. 3 comma 26 lett. A del Dlgs 128/2010 (Dlgs di modifica del Dlgs 152/2006 Testo Unico sull'Ambiente) : "al comma 1, le parole "all’articolo 281, comma 3" sono sostituite dalle parole "all’articolo 290, comma 3" e le parole "dell’articolo 281, comma 2" sono sostituite dalle parole "dell’articolo 281, comma 3."".

  • In casi simili, se il lettore non viene colto subito da labirintite, avrà sicuramente lo sconforto di montare e smontare pezzi di testo come si trattasse di un codice cifrato che voglia nascondere informazioni riservate. Per semplificare le norme e ridurne il numero basterebbe che la nuova norma eviti di richiamarne una precedente ma la elimini assorbendone i contenuti prescrittivi. Giusto per avere un idea della problematica, ad oggi risultano emanate ben 62 leggi di modifica del testo originario del Dlgs 152/2006, come può essere rilevato dal sito
    http://www.reteambiente.it/normativa/11097 ;

  • la frammentazione delle leggi italiane è conseguenza diretta dell'eccessiva frammentazione politica del Parlamento oltre che del sistema di doppia approvazione che, per la stessa legge, impone continue ed estenuanti "navette" tra Camera e Senato. Purtroppo questo iter legislativo eccessivamente contorto, disposto dall'anacronistico art. 70 della Costituzione, fa sì che venga preferita la modifica parziale, di sicura approvazione, piuttosto che la ridiscussione e riapprovazione dell'intero testo legislativo;


  • l'abitudine del politico di turno di operare interessi particolari di questa o quella categoria o di questo o quel personaggio/azienda anziché, come richiamerebbe la Costituzione, produrre leggi indistintamente applicabili nell'interesse dei cittadini.
  • Per tali motivi quando ci riferiamo ad una qualsiasi legge dovremmo sempre contestualizzarla al periodo in cui è stata emanata e soprattutto indicarne la paternità politica.
    Se tenessimo memoria di questi particolari diverremmo sicuramente elettori più consapevoli.
    Il disegno normativo del Dlgs 152/2006 probabilmente è stato fatto con le migliori intenzioni di tutela ambientale e infatti la struttura risulta innovativa rispetto alle precedenti regolamentazioni sull'ambiente: primo per il tentativo (anche se non perfettamente riuscito) di riorganizzare ed unificare tutta la normativa pre vigente in tema Ambientale, secondo per il tentativo di orientare la politica energetica-ambientale con la dismissione dei combustibili particolarmente inquinanti e l'indirizzamento verso impianti a combustibile gassoso, terzo per l'inasprimento delle sanzioni in caso di violazione della normativa ambientale.
    Su quest'ultimo punto è dedicata tutta la Parte VI del Dlgs 152/2006 che oltre alle disposizioni pecuniarie e penali introduce anche i fondamenti di "ripristino dell'ambiente" e "risarcimento del danno ambientale", fondamenti per i quali, a titolo di esempio, è stato possibile bloccare il funzionamento dell'ILVA di Taranto e che il governo Monti ha poi ripristinato, modificando appositamente il Dlgs 152/2006, con la legge 221 del 24/12/2012 "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale".

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